Commette reato il genitore separato che si “autoriduce” l’assegno di mantenimento versando ai figli solo una parte di quanto sancito dal giudice.
La linea dura arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 5752 del 15 febbraio 2011, ha segnato una significativa stretta sul reato di mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza.
In particolare la sesta sezione penale ha dato torto a un napoletano che era stato condannato a versare alla ex moglie, in favore dei figli minorenni, un assegno mensile di 416 euro. In totale l’uomo aveva versato oltre 6mila euro, somma al di sotto rispetto a quella fissata a titolo di mantenimento. Ma non era riuscito a provare l’inadeguatezza del suo stipendio rispetto all’assegno.
Per questo il Tribunale e la Corte d’Appello di Napoli lo avevano condannato per il reato contenuto nell’articolo 570 del codice penale. Non solo. In linea con una giurisprudenza che ha esteso l’obbligo, anche sul fronte penale, a tutte le necessità del minore, gli Ermellini hanno chiarito che “il corretto adempimento dell’obbligazione gravante sul genitore in favore dei minori consiste nella dazione (messa a disposizione del minore) dei mezzi di sussistenza, nella qualità e nel valore fissato dal giudice e comporta, di necessità ed agli effetti dell’applicazione dei disposti normativi dell’art. 570 cpv. c.p., n. 2, l’apprestamento solo ed esclusivamente di quel bene o di quel valore che il giudice della separazione o del divorzio ha ritenuto di determinare, nel dialettico confronto delle parti e nel superiore interesse del soggetto debole, oggetto di tutela privilegiata. Non è pertanto consentito al soggetto tenuto di autoridurre l’assegno disposto a favore dei minori, salva la sua comprovata incapacità di far fronte all’impegno”.
Fonte: www.cassazione.net
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