Nel giudizio di opposizione in tema di riconoscimento di figli naturali il minore sotto i sedici anni è parte in causa e, in caso di conflitto d’interessi con uno dei genitori, può ben procedere alla nomina di un curatore speciale che possa rappresentare il bambino. Lo stabilisce la Corte costituzionale con la sentenza n. 83/2011, che rigetta la questione di legittimità sollevata sull’articolo 250 Cc, il quale non consentirebbe un’adeguata tutela dei diritti personalissimi dell’infrasedicenne. In realtà il rimedio esiste ed è immanente al Codice, come dimostra l’interpretazione sistematica delle norme effettuata dal giudice delle leggi.

Così la giurisprudenza
La Consulta propone un ampio excursus delle norme che regolano la materia: dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176), fino alla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli (fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77). E cita l’articolo 155 sexies Cc, aggiunto dall’articolo 1 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (quella sull’affidamento condiviso dei figli). Dunque? Il minore è portatore d’interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore in sede di affidamento e diritto di visita e quindi è qualificabile come parte in senso sostanziale: il mancato ascolto del bambino che ha sufficiente discernimento viola il principio del giusto processo, come insegna la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni unite (sentenza 22238/09).

Interessi contrapposti
Dall’interpretazione coordinata delle norme offerta dalla Consulta emerge che la nomina del rappresentante del minore non ha carattere eccezionale ma è espressione di un principio generale. Nella fattispecie prevista dall’articolo 250, quarto comma, Cc, vale a dire nell’opposizione del genitore che vuole effettuare il riconoscimento del figlio naturale, è dunque rimessa al prudente apprezzamento del giudice la scelta di nominare un curatore speciale. E se di regola la rappresentanza sostanziale e processuale del bambino è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento (articoli 317 bis e 320 Cc), in caso di conflitti anche potenziali il magistrato può ben decidere di indicare un rappresentante del minore infrasedicenne. La nomina può avvenire su richiesta del pubblico ministero, di qualunque parte che vi abbia interesse (articolo 79 Cpc), ma anche d’ufficio, grazie allo potere ad hoc conferito all’autorità giudiziaria dall’articolo 9, primo comma, della Convenzione di Strasburgo.

Fonte: www.cassazione.net
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