Il Tribunale dei minori è tenuto ad ascoltare il minore prima di rimpatriarlo all’estero presso la residenza abituale dell’altro genitore. L’età non conta, i giudici devono accertare che il bambino abbia capacità di discernimento.
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 17201 dell’11 agosto 2011, ha accolto il ricorso di un papà romeno separato dalla moglie che aveva chiesto al Tribunale dei minori della Capitale di bloccare il rimpatrio.
Secondo l’uomo, infatti, la mamma era alcolizzata e lasciava spesso a casa da solo la notte l’undicenne. In più, sempre ad avviso della difesa, il ragazzo non voleva lasciare l’Italia.
Nonostante i motivi addotti i giudici avevano deciso per il rimpatrio, convocando il bambino ma senza ascoltarlo. Contro il decreto il padre ha presentato ricorso in Cassazione e ha vinto.
«Anche nel procedimento in questione, – si legge in sentenza – l’audizione del minore è in via generale (non facoltativa ma) necessaria onde potere valutare, ai sensi dell’art. 13, comma 2° della Convenzione, anche l’eventuale opposizione del minore al ritorno, salvo ragioni di inopportunità, per età o grado di maturità, e a fartiori di danno per quest’ultimo».
Insomma, scrivono ancora gli Ermellini, «il tribunale per i minorenni può provvedere all’audizione del minore, purché capace di discernimento, e trarre dal di lui ascolto elementi – da ponderare alla luce dell’intera istruttoria del caso – ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza del fondato rischio, per il minore medesimo, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile, fermo restando che alla opinione espressa dal minore, contraria al rimpatrio, può attribuirsi efficacia, non di causa esclusiva del rigetto dell’istanza, bensì di elemento corroborante il convincimento del giudice sulla sussistenza del pregiudizio, quale causa autonoma e sufficiente di deroga al principio generale del rientro immediato».
Fonte: www.cassazione.net
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