…col solito spudorato e strumentale pretesto dell’habitat dei figli.
E cioè quando abbia già sballottato le sue “valigie umane” dove le pareva e piaceva, per correre dietro al successivo pollo (dopo il marito).
Indietro non si torna. Dopo la separazione l’ex moglie va a vivere insieme con i figli dal suo nuovo compagno [= 2° pollo – ndr] lasciando la casa coniugale, di proprietà dei suoceri, che avevano concesso l’immobile in comodato gratuito al nucleo familiare costituito dal figlio [= 1° pollo – ndr]. L’immobile, allora, deve essere senz’altro restituito ai legittimi proprietari: sono venute meno le esigenze di tutela della prole [finalità pateticamente ed untuosamente proclamata dalla gino-giustizia – ndr].
È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 16 settembre 2011 dalla prima sezione civile della Cassazione.
Sarà il giudice del rinvio a chiudere la controversia familiare. Intanto la ex casa familiare deve essere restituita ai comodanti: non costituisce più come un tempo l’habitat domestico. E ciò per scelta della signora [si fa per dire – ndr], che preferisce trasferirsi altrove: è escluso che possa essere il giudice a rimettere indietro le lancette dell’orologio, dato che la coabitazione nella casa, concessa in prestito, risulta cessata da tempo.
Non sussiste l’esigenza di proteggere i minori [anche perché, se mai sussistesse, andrebbero allontanati da siffatta madre – ndr] che presiede all’adozione del provvedimento di assegnazione della casa familiare [= esproprio legalizzato] ex articolo 155 quater Cc. La restituzione dell’immobile impone di riconsiderare tutte le statuizioni patrimoniali: provvederà allora la Corte d’appello in diversa composizione.
Fonte: www.cassazione.net
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