Divorzio: anche per l’istanza congiunta serve l’avvocato,altrimenti poi la sentenza è nulla
Confermata, nella specie, la nullità della sentenza di divorzio: ottiene il suo scopo la moglie, nonostante all’epoca della presentazione della domanda fosse d’accordo con il marito; suggestiva ma infondata la tesi di quest’ultimo: il ministero difensivo non sarebbe necessario perché la domanda congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio darebbe «origine a un procedimento camerale di volontaria giurisdizione».
In realtà il fatto che la domanda sia congiunta non implica che lo scioglimento del matrimonio sia consensuale, come se fosse la volontà delle parti e non il provvedimento a determinare l’effetto, cosa che invece avviene per la separazione consensuale, con il giudice chiamato all’omologazione: nel caso del divorzio, infatti, è il tribunale che decide dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti di legge (in materia matrimoniale, fra l’altro, serve l’avvocato anche nei procedimenti camerali di delibazione della sentenza ecclesiastica).
Non c’è dubbio che il provvedimento del giudice che scioglie il matrimonio abbia carattere decisorio: incide sullo status delle parti.
Non giova, infine, invocare la giurisprudenza in tema di amministrazione di sostegno laddove si sostiene che il fattore discriminante fra necessità e facoltà del patrocinio non può essere individuato nel carattere contenzioso oppure volontario del procedimento: quest’affermazione, infatti, non intende negare la necessità del ministero difensivo nei procedimenti contenziosi ma soltanto riconoscere che l’obbligo della difesa tecnica sussiste anche in procedimenti di natura volontaria.
Insomma: per non pagare l’avvocato in sede di istanza congiunta il ricorrente non solo si ritrova con il divorzio annullato ma deve pure far fronte all’onorario dell’avvocato della moglie.
Fonte: www.cassazione.net
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