E’ per questo che abbiamo inventato la “collocazione” scissa dall’affidamento
In situazioni particolarmente problematiche e di disagio il minore che rifiuta, fra l’altro, i genitori può essere collocato presso un parente e affidato ai servizi sociali.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 784 del 20 gennaio 2012, denunciando un grave vuoto normativo nella legge sull’affido condiviso continua ad applicare vecchi principi.
La vicenda riguarda una coppia di Catania. Il figlio era stato affidato al padre che aveva fortissimi contrasti con la madre.
Il ragazzo era stato “montato contro la donna”. Il suo disagio era diventato così profondo che erano iniziati dei problemi di inserimento scolastico. Per questo in appello era stato deciso l’affidamento ai servizi sociali e il collocamento presso un parente.
«Quando entrambi i genitori non sono idonei all’affidamento (dovrebbero trattarsi appunto di situazioni assai grave) o quando essi stessi lo rifiutano, si deve provvedere al collocamento, presso i parenti».
Dunque, motiva il Collegio di legittimità, «è da ritenere che, nonostante l’assenza, nella disciplina vigente, di una previsione specifica, il richiamo, ancorché generico, contenuto nell’art. 155, comma 2, c.c., ai provvedimenti che il giudice assume per i figli con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essi, ma pure quello, più particolare, alle modalità con cui ciascun coniuge contribuisce alla cura e alla educazione dei figli, oltre che al loro mantenimento ed istruzione, indica la possibilità di collocare il figlio presso terzi, in caso di inidoneità genitoriale».
Fonte: www.cassazione.net
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