Il trasferimento della famiglia all’estero per un breve periodo di lavoro di uno dei coniugi incide sulla giurisdizione nelle cause di affidamento esclusivo dei figli della coppia. La competenza giurisdizionale deve infatti essere stabilita avendo come punto di riferimento la residenza abituale del minore al momento della proposizione dell’istanza. 
Lo ha chiarito la Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza 1984/2012 che ha confermato la giurisdizione del giudice spagnolo in una vertenza nella quale un padre italiano chiedeva, ex articolo 317-bis del codice civile, a un tribunale per i minorenni del nostro Paese, l’affidamento esclusivo della figlia minore.
I giudici hanno declinato la giurisdizione ritenendo che la questione dovesse essere decisa in Spagna, luogo di abituale residenza e dimora della minore. Contro questo provvedimento l’uomo ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che al momento della separazione tra i coniugi la residenza della famiglia era in Italia e non in Spagna e, inoltre, che i giudici stranieri avrebbero adottato provvedimenti di carattere provvisorio. 
La Cassazione non è stata dello stesso avviso affermando, al contrario, che l’unico criterio per stabilire la competenza giurisdizionale di uno Stato membro per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore è quello della residenza abituale del minore stesso al momento della proposizione della domanda. Nella specie, ha chiarito il collegio, la famiglia, prima della proposizione della domanda, si era temporaneamente trasferita in Spagna per esigenze di lavoro portando con sé la figlia, con la conseguenza che qualsiasi istanza doveva essere rivolta al giudice di quello Stato.
Fonte: www.cassazione.net

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