È escluso l’affidamento congiunto del minore che vive all’estero con la mamma. Infatti, pesa molto la  consuetudine di vita instaurata con la madre
[e la consuetudine precedente, di frequentazione col padre, non pesa più?.. e dopo quanto tempo la seconda prevale sulla prima?.. – ndr] – oltre che la conflittualità tra gli ex [si noti il vecchio trucco di mettere entrambi nello stesso calderone, senza distinguere fra chi alimenta la conflittualità e chi la subisce – ndr] e la grande distanza geografica [interposta per unilaterale decisione di chi?.. – ndr].
Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza 8856/12 pubblicata il 1° giugno, ha ritenuto inammissibile il ricorso di un ex che chiedeva l’affidamento della figlia, contro la decisione della Corte d’appello di Ancona che ha confermato l’affidamento della bambina alla madre, sia per la tenera età della piccola, nei cui contesto psicologico tende a essere prevalente la figura materna [e, quando arriverà l’età della “prevalenza paterna”, questi non sarà ormai diventato un perfetto sconosciuto?.. – ndr], sia per la stabilità della vita quotidiana con la stessa [ripetiamo: dopo quanto tempo all’estero la vita “stabile laggiù” prevale sulla precedente “stabilità quaggiù”?.. La lentezza della giustizia fa il gioco di chi, unilateralmente, sconvolge il precedente assetto?..- ndr]
La prima sezione civile, in linea con la Corte di merito, ha ritenuto di escludere l’affidamento congiunto della piccola, sia per l’irremovibile conflittualità tra i coniugi [ripetiamo: colui che la subisce è colpevole quanto colei che la alimenta?.. – ndr], che renderebbe impossibile una paritaria collaborazione nelle scelte relative alla cura e alla formazione della bambina, sia per le difficoltà concrete rappresentate dalla grande distanza geografica tra le rispettive residenze [infatti: la legge avrebbe dovuto sanzionare l’allontanamento della minore, non limitarsi a prenderne atto – ndr].
Ma ancor più importante, secondo la Suprema corte, l’esclusione del decreto è dato per l’età della minore [quando sarà cresciuta, padre e figlia saranno reciprocamente due sconosciuti – ndr] e la ormai consolidata consuetudine di vita con la madre all’estero [“ormai” dopo quanto tempo? al momento della pronuncia la piccola era stata più in Italia o più all’estero? – ndr].
Dunque, per tutelare la salute psicofisica della minore e per una serena formazione futura [ma soprattutto per non disturbare i comodacci dell’adulta – ndr], Piazza Cavour respinge il ricorso, limitando la visita alla figlia a una cadenza bimensile, estendendo i periodi di permanenza della minore in Italia durante le vacanze scolastiche presso i nonni paterni, in linea con le indicazioni del consulente psicologico.
Fonte: www.cassazione.net
Nell’interesse della minore la Cassazione ha creato l’ennesima orfana di padre vivo.