In sede di revisione delle condizioni di divorzio, non è necessaria la dimostrazione delle esigenze del figlio in crescita per ottenere l’adeguamento dell’assegno di mantenimento cui è onerato il padre. Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza 8927 del 4 giugno 2012, ha accolto il ricorso di una ex moglie che chiedeva l’aumento dell’assegno di mantenimento a carico dell’ex per i due figli minorenni in virtù dell’incremento delle esigenze dei ragazzi in “accrescimento”. 
La prima sezione civile ha ritenuto erroneo il giudizio della Corte d’appello di Catania, in primis, nel ritenere irrilevante dimostrare che le esigenze del figlio in crescita siano in aumento, perché l’adeguamento deve avvenire di conseguenza, osservando che «non risultano in alcun modo valutate le esigenze della prole, il cui accrescimento, in funzione del progredire degli anni, non abbisogna di specifica dimostrazione».
E ancora, in una vicenda riguardante due ragazzini ormai di tredici e undici anni, Piazza Cavour ha osservato che i giudici di merito non hanno considerato gli incrementi patrimoniali dell’ex marito dopo una donazione ricevuta dai propri genitori, al ricavo di una vendita di un immobile, all’investimento del ricavato dello stesso e alla percezione, a seguito di pensionamento, di una somma a titolo di trattamento fine servizio.
Pertanto, il ricorso è stato rinviato alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione per un nuovo giudizio.
Fonte: www.cassazione.net