E’ legittimo l’accoglimento della domanda di dichiarazione di disconoscimento di paternità fondata sulle risultanze negative della consulenza tecnica che conclude per l’assenza dei marcatori genetici attesi per il genitore vero. Il fatto che il bambino abbia vissuto fin dall’inizio con il padre biologico, a seguito della relazione extraconiugale, esclude danni all’equilibrio psicologico del piccolo. Lo ha stabilito il Tribunale di Bari con una sentenza del 10 maggio 2012
Durante il matrimonio nasce una bambina ma la moglie aveva intrattenuto con l’attuale convivente una relazione extraconiugale iniziata diversi anni prima. A seguito dell’esame del Dna, da cui è emersa l’esclusione della paternità del marito, questi ha fatto richiesta del disconoscimento di paternità. 
La Corte di merito ha ritenuto legittima la domanda dell’uomo osservando che il mutamento di status familiare non avrebbe pregiudicato gli equilibri psicologici e affettivi della minore, visto la convivenza fin dalla nascita della piccola con la madre affidataria e con il presunto padre biologico. E ancora, per la prima sezione civile, la domanda aveva fondamento in quanto l’«azione è stata tempestiva», essendo stata proposta nel rispetto del termine annuale e, in base agli esiti della consulenza ematologica prodotta in giudizio, il campione di Dna ha mostrato assenza dei marcatori genetici attesi per il padre biologico.
Fonte: www.cassazione.net