Il luogo di residenza o domicilio del convenuto rileva solo in caso di originaria mancanza di una abitazione condivisa dalla coppia

Il tribunale territorialmente competente per la separazione personale è da individuare nel luogo di ultima residenza comune della coppia nonostante la moglie abbia abbandonato il «tetto coniugale»: questo implica la sussistenza di una casa comune.
Lo ha sancito la cassazione che, con la sentenza 17382 dell’11 ottobre 2012, ha respinto il ricorso contro l’ordinanza del tribunale di Ravenna, il quale, dichiarando la propria incompetenza per territorio, ha indicato il tribunale di Forlì come competente per il giudizio di separazione personale tra i due coniugi, affermando che in virtù della disposizione contenuta nell’articolo 706 Cpc, come modificato dalla legge 80/2005, il tribunale territorialmente competente per la separazione personale dei coniugi va individuato in base al criterio prioritario del luogo di ultima residenza comune dei coniugi, nella specie risultante nel circondario del tribunale di Forlì, mentre il riferimento al luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto opererebbe soltanto nell’ipotesi di insussistenza, ab initio, di una casa familiare comune.
Spiega Piazza Cavour che «ai fini dell’individuazione del tribunale competente per territorio sulla domanda di separazione personale dei coniugi, tale luogo deve essere identificato con l’ultima residenza comune dei coniugi, non potendosi ricorrere al foro subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta, sulla base di una applicazione estensiva della sentenza 23 maggio 2008, n. 169 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 limitatamente alle parole “del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero in mancanza”, per manifesta irragionevolezza, data la normale cessazione della convivenza, secondo l’id quod plerumque accidit.
Dunque, nel caso specifico, l’abbandono del “tetto coniugale” da parte della moglie implica la sussistenza di una casa comune dei coniugi: per questo non può trovare applicazione il criterio del luogo di residenza o domicilio della parte convenuta, «in quanto il riferimento letterale alla mancanza “dell’ultima residenza comune dei coniugi”, contenuto nell’articolo 706 Cpc, non lascia dubbi sulla correttezza dell’interpretazione di tale norma recepita nel provvedimento impugnato».
Fonte: www.cassazione.net