Non basta la conflittualità tra i genitori separati per optare per l’affidamento esclusivo del minore: la funzionalità dell’affido condiviso sta nel riequilibrare la condivisione del ruolo genitoriale in favore dell’interesse del figlio.

domanda: in cosa consiste, per la Cassazione, la condivisione del ruolo genitoriale? può essa esplicarsi, nel tanto sbandierato interesse del minore, quando a quest’ultimo viene imposto di trascorrere col padre non più del 15-20% del suo tempo? può essa esplicarsi senza una consuetudine quotidiana di vita domestica condivisa? ed è coerente con quella finalità definire il padre genitore visitante?..

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 21591 del 3 dicembre 2012, ha respinto il ricorso di una madre contro la disposizione della Corte d’appello dell’Aquila dell’affidamento condiviso, confermando sia la collocazione dei figli presso la madre che la disciplina delle frequentazioni con il padre.
La prima sezione civile, in linea con la Corte di merito, ha ritenuto irrilevante il rapporto conflittuale tra i due genitori per decidere circa l’affidamento esclusivo. Al contrario, per gli Ermellini, la funzionalità dell’affido condiviso, introdotto dalla legge 54/2006, sta nel riequilibrare la condivisione del ruolo genitoriale in favore dell’interesse del minore.

…e dunque sarebbe per riequilibrare che la Cassazione limita drasticamente la frequentazione paterna, mediante il famigerato – ed autopoietico, in quanto estraneo alla volontà del legislatore, e quindi extra legem – collocamento?..

Insomma, sulla scia del regime legale che impone l’affido condiviso, se non in caso di contrasto dello stesso con l’interesse preminente del minore, per la Suprema corte non sono emerse ragioni contrarie tali da giustificare l’affido dei minori alla sola madre. «La conflittualità esistente tra i due coniugi – si legge in sentenza – non può da sola giustificare la deroga dal regime di affido condiviso perché lo stesso è stato ritenuto maggiormente idoneo a riequilibrare la condivisione del ruolo genitoriale in favore dell’interesse dei figli minori».

al di là del formalistico nomen juris, è stato ritenuto maggiormente idoneo in base a quali modalità concrete di estrinsecazione, che lo differenzino dall’affido esclusivo?..

Il Palazzaccio ha ritenuto irrilevante anche il difficile rapporto del padre con i figli, a quanto pare condizionato negativamente proprio dalla madre: questo è stato addebitato al difetto di cooperazione tra la coppia

…e dunque, se la conflittualità viene unilateralmente alimentata ad arte, se c’è l’una che la agisce e l’altro che la subisce, sarebbe l’impersonale ed astratta entità “coppia” imputabile di osteggiare la cooperazione?..

ed alla scelta di non volersi avvalere di interventi esterni di sostegno, come quelli messi a disposizione dagli assistenti sociali.

scelta di chi, precisamente?.. non sarà, forse, che anche lì c’è stata l’una che l’ha imposta e l’altro che l’ha subita?..

Pertanto, per assicurare il pieno esplicarsi del ruolo genitoriale ad entrambi i coniugi, Piazza Cavour ha respinto il ricorso.

prima di commentare quel pieno esplicarsi, aspettiamo di conoscere la ripartizione dei tempi di frequentazione del minore, anticipando che al di sotto del 50% l’esplicazione non è piena, ma volutamente subordinata a quella dell’altro genitore (ricreando, così, l’identica situazione corrispondente all’affido esclusivo).

Fonte: www.cassazione.net