Il giudice del divorzio può porre a carico dell’imprenditore tutte le spese accessorie in favore del figlio; ciò soprattutto se l’ex, che fa l’impiegata e si dedica alla cura del minore, non ha tempo e modo per svolgere altre attività professionali, nonostante sia giovane.
È quanto affermato dalla Corte d’Appello di Roma che, con la sentenza n. 5688 del 15 novembre 2012, ha respinto il ricorso di un piccolo artigiano a carico del quale il giudice del divorzio aveva posto tutte le spese accessorie per il figlio anche se da concordare.
Ad avviso del Collegio, infatti, la circostanza che l’uomo avesse una gelateria ben avviata gli consentiva maggiori introiti della ex moglie che era un’impiegata e che, nel tempo libero, doveva dedicarsi da sola alla cura del figlio

…”da sola” per scelta di chi, se non degli stessi giudici del “collocamento”?..

La Corte territoriale ha inoltre confermato il diritto di lei a percepire l’assegno di divorzio, spiegando che in effetti la donna non dispone di redditi adeguati

…”adeguati” a cosa? a contribuire al mantenimento del figlio? e se non lo sono i redditi di un’impiegata, allora quali lo sono?..

, né oggettivamente può procurarseli considerato che comunque già svolge attività di lavoro dipendente ed è impegnata a tempo pieno della cura e dell’accudimento del figlio

…se è angelo del focolare a tempo pieno, come fa a fare l’impiegata?..

, sicché non può mantenere il tenore goduto durante la vita coniugale, come desumibile anche dalle illustrate condizioni economiche del marito stesso, all’epoca unico percettore di redditi.

Fonte: www.cassazione.net