Non è più soltanto un dovere del giudice, l’audizione del minore in caso di crisi familiare: ora l’essere sentito costituisce un vero e proprio diritto per il figlio. L’ultima riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 219/12 non contiene soltanto l’abrogazione dell’ormai superata distinzione tra figli legittimi e naturali; introduce anche l’articolo 315 bis Cc, in base al quale l’adolescente, e comunque il figlio minorenne, diventa non un soggetto che va semplicemente protetto, ma tale invece da avere voce in capitolo nella risoluzione dei dissidi fra i genitori.
È quanto emerge dal decreto pubblicato il 24 gennaio scorso dalla prima sezione civile del tribunale di Varese (giudice relatore Giuseppe Buffone).
La nuova legge sulla filiazione cambia radicalmente la prospettiva: il secondo comma dell’articolo 315 bis Cc dispone che «il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, ed anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano».
Insomma: il parere del figlio conta sempre di più, come d’altronde vogliono i protocolli internazionali.
La madre, nel caso di specie, sostiene che il padre le metta contro il figlio quattordicenne dopo la fine del rapporto affettivo fra moglie e marito; l’ostruzionismo, vero o presunto, di un genitore rischia di ritorcersi contro il rapporto che l’altro ha col minore: la questione è fondamentale perché si deve decidere dove collocare il ragazzo in prevalenza all’esito della separazione.

…ed è qui che casca l’asino: in quale legge, in quale articolo, in quale comma, c’è scritto che il minore debba essere collocato presso un genitore prevalente??..

Non resta che sentire il minore, allora.

…e già: sentirlo, sì, purché ci si senta dire da lui quel che il giudice vuol sentirsi dire: e cioè che deve per forza scegliere un genitore preferito ed un altro residuale; ed ecco che l’ennesima ipocrisia dell’ascolto del minore si svela per l’ennesima violenza sul minore…

E per evitare lo stress dell’audizione in tribunale all’incombente provvederà un esperto psicologia infantile, iscritto all’albo dei Ctu e nominato ad hoc dal giudice.
Il professionista deve presentare al giudice un piano, con un programma che indichi la metodologia che intende seguire per l’audizione indiretta, di cui comunque dovrà essere redatta la relazione; ma innanzitutto deve chiarire se il minore ha capacità di discernimento tali da consentirgli di esprimere la sua opinione sulla crisi familiare.

…tutte emerite e costose fesserie, che servono soltanto ad alimentare il business del divorzificio…

Insieme allo psicologo il ragazzo può chiarire dove preferisce trascorrere il suo tempo e pernottare e dove preferirebbe avere residenza o il domicilio; e può indicare anche i “desiderata” sui tempi di visita e frequenza del genitore con cui non risiede; Il tutto mediante la redazione, con il consulente, di un modulo di diritto di visita che condivide, con la facoltà di fare altre esplicite richieste al giudice.

…ma lo vogliamo capire – si o no? – che il diritto di visita è stato eliminato dalla l. 54/2006?? Tutta questa costosa fesseria-violenza si sarebbe potuta evitare stabilendo tempi di frequentazione paritetici, equilibrati, come previsto dalla l. 54/2006…

Non resta che attendere la prossima udienza con il giuramento dell’ausiliario del giudice.
Fonte: www.cassazione.net