Bisogna accertare l’ammontare esatto dell’emolumento prima di conclamare l’inadempimento

Il padre che non lavora può non rispondere penalmente dell’omissione di sussistenza al figlio minore, nonostante percepisca l’indennità di disoccupazione da parte dell’Inps: è necessario accertare l’ammontare esatto dell’indennizzo per motivare l’incidenza sul possibile adempimento degli obblighi di assistenza, altrimenti non sussiste l’inadempimento.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 7372 del 14 febbraio 2013, ha annullato con rinvio il ricorso di un 50enne contro la decisione della Corte d’appello di Messina che lo aveva condannato per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio, non versando nulla per il suo mantenimento per un periodo di sei mesi.
La sesta sezione penale ha ribaltato il giudizio della corte siciliana, non ritenendo l’uomo colpevole di tale reato, nonostante percepisse l’indennità di disoccupazione. Per Piazza Cavour la corte di merito non ha considerato la situazione di difficoltà economica del padre all’atto dell’inadempimento constatato, giustificata dalla mancanza di un’attività lavorativa, tale da imporgli di andare a vivere presso i genitori.
«La mera deduzione dello stato di disoccupazione – si legge in sentenza – non è sufficiente per escludere l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia: occorre, piuttosto, che l’interessato alleghi adeguati elementi utili a comprovare la presenza di difficoltà economiche tali da tradursi in un vero e proprio stato di indigenza economica, cosi risultando precluso, sul piano della relativa impossibilità di provvedere, il relativo adempimento.
E ciò sul presupposto logico in forza del quale la mera disoccupazione non necessariamente sottende uno stato di indigenza, potendo l’obbligato godere di mezzi di mantenimento diversi da quelli di fonte lavorativa, tali da consentirgli comunque di adempiere all’obbligo sullo stesso gravante, quanto ai mezzi di sussistenza da garantire ai familiari».
Insomma, bisogna constatare l’ammontare esatto dell’indennità di disoccupazione percepita dal ricorrente, all’epoca dei fatti, per motivare in modo completo l’incidenza della stessa quanto al possibile adempimento, in tutto o in parte, degli obblighi di assistenza. Pertanto, ora la parola passa alla Corte d’appello di Reggio Calabria.
Fonte: www.cassazione.net