Rischia il carcere l’ex coniuge disoccupato che non lascia la casa assegnata alla moglie e  versa il mantenimento sporadicamente : è irrilevante che provveda la madre ai mezzi di sussistenza dei figli e che lui contribuisca economicamente solo di rado.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 10147 del 4 marzo 2013, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un 53enne contro il giudizio di colpevolezza della Corte d’appello di Ancona che lo ha condannato per aver violato l’obbligo – imposto dal Tribunale di Pesaro nell’ambito della separazione – di lasciare la casa coniugale e di versare il contributo di mantenimento in favore della figlia minore.
La sesta sezione penale, in linea con la Corte marchigiana, non ha ritenuto irrilevante il fatto che l’uomo non avesse un’occupazione e che la ex moglie si occupasse dei mezzi di sussistenza della bambina. Infatti, al riguardo, la Suprema corte ha osservato che la sufficienza dei mezzi predisposti dalla madre è dato indifferente ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 570 Cp, giacché lo stato di bisogno dei figli minori ricorre anche quando alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provveda la madre.
Parimenti, l’insufficienza della capacità economica dell’imputato finisce per non assumere rilievo se non è dimostrato, su impulso del soggetto interessato, l’oggettiva impossibilità di adempiere, e ciò in quanto la generica indicazione della condizione di disoccupato, non escludendo in radice altre possibili fonti reddituali

…e cioè?!?.. Ah, sì: il disoccupato che vive di rendita, proveniente dalle sue innumerevoli proprietà e dagli interessi sui suoi capitali all’estero…

non esime da responsabilità per il reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, incombendo sull’interessato, ai fini della scriminante dello stato di bisogno, l’onere di allegare gli elementi indicativi dell’effettiva impossibilità di adempiere.
Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a mille euro in favore della Cassa delle Ammende

…che sono, precisamente, mille euro TOLTI al mantenimento dei figli… Beninteso: nel loro supremo interesse

Fonte: www.cassazione.net