Un antico proverbio ammonisce: Prevenire è meglio che curare! 
Per il bene dei figli e dei futuri padri il Movimento Papageno è attivo in Svizzera da anni e offre consulenza, sostegno, ascolto, consigli ad hoc, pubblicando articoli su alcune testate cantonali. Dopo esserci dedicati in special modo ai padri in procinto di separarsi, legalmente separati o divorziati, con figli a carico, recentemente abbiamo deciso di aggiustare il tiro diversamente. 
Dato che, offrire consulenza e sostegno ai padri quando oramai già si trovano “impantanati” nelle sabbie mobili della macchina giuridico-legale, si è dimostrato essere utile e importante, ma non soddisfa- cente, ci siamo allora decisi a focalizzarci sulla “prevenzione del danno”.
Come? Lo facciamo informando ovunque ce ne sia la richiesta e l’opportunità, affinché i giovani futuri padri, il più delle volte del tutto ignari delle pesanti conseguenze che la paternità e il matrimonio attualmente comportano (grazie, si fa per dire, ad una giurisprudenza a dir poco iniqua e “sbilanciata”), non si lascino cogliere di sorpresa e, se il loro desiderio di diventare padre dovesse persistere perfino una volta informati, se ne possano assumere pienamente tutte le responsabilità. Come a dire “Uomo avvisato, mezzo salvato!”.

DIVENTARE O NON DIVENTARE PADRE ?
Le considerazioni da farsi a tal proposito sono molte: il nostro sito www.papagenonews.ch , come molti altri siti di associazioni di padri in Europa e nel mondo, è colmo d’esempi, valutazioni e sintesi di “casi” concreti, reali, che attestano la complessità e la delicatezza della questione.
Ritenuto che in Svizzera circa il 70% delle coppie, sposate e conviventi, si separa e che il maschio futuro padre è finanziariamente nettamente meglio tutelato convivendo che sposandosi, la domanda che egli si deve ora porre è: Divento o non divento padre? Diventare padre, poter fare il padre, è sogno e desiderio ancora oggi di molti uomini, ma … c’è un “ma”, anzi molti!

Osservando l’insieme delle informazioni in nostro possesso, informazioni provenienti direttamente da segnalazioni, mass-media, statistiche nazionali ed internazionali, testi e riviste specialistiche, dalle consultazioni dei siti web nazionali e cantonali che raccolgono dati attinenti ai crescenti casi di separazione e divorzio, omicidi e suicidi ad essi riconducibili, abbiamo potuto maturare una chiara convinzione. Allo stato attuale, con le norme vigenti che regolano la paternità e la maternità, la fanciullezza e la famiglia, rapporti eterosessuali non “protetti”, rapporti fecondi, per l’uomo possono altamente rappresentare un importante fattore di rischio di:
•    esclusione da un autentico, dignitoso e naturale ruolo genitoriale 
•    impoverimento economico (garantito il minimo vitale della legge esecuzioni e fallimenti) 
•    screditamento in quanto uomo, padre e marito (diritti di visita coi figli non garantiti dal diritto) 
•    indebitamento 
•    depressione 
•    isolamento 
•    solitudine 
•    e, nelle persone più fragili, perfino di suicidio/omicidio!

Fino a quando il diritto di famiglia e la giurisprudenza nei casi di separazione e divorzio non cambieranno in direzione d’un più grande rispetto e d’una più alta considerazione del ruolo paterno, garantendo parità di trattamento fra uomo e donna, tra padre e madre, anche mediante un affido il più possibile paritetico e condiviso (per realizzare la “Bigenitorialità”), e l’osservanza dei trattati CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) sottoscritti pure dalla Svizzera nel lontano 1989, è fortemente consigliabile non decidersi in favore della paternità e dunque, quantomeno momentaneamente, rinunciarvi. Infatti, il padre che mette al mondo un figlio oggi, ha molte probabilità di non poterlo veder crescere, accudirlo, educarlo, istruirlo, all’interno di una relazione sana, autentica, naturale e spontanea quale dovrebbe essere.
DOVERI ?    PAGARE !
DIRITTI ?    NESSUNO ! DIRITTI DI VISITA  – NON    GARANTITI dalla LEGGE!
(Testo tratto da “Il cittadino e l’autorità tutoria”, pagg. 150, 151, 153, autrice Giudice avv.ta Epiney-Colombo)
“ Il genitore privato del diritto di visita resta in ogni caso obbligato al mantenimento. (…)
In presenza di una sindrome di alienazione parentale (cosiddetta PAS), indotta dalla madre e dall’ambiente in cui essa vive, il diritto di visita può essere sospeso. (…)
La situazione legale attuale non è soddisfacente e in caso di rifiuto ostinato del genitore affidatario alle relazioni personali il titolare del diritto di visita si trova disarmato. ”
(Testo tratto da www.famigliemonoparentali.ch : come riscuotere gli alimenti dal genitore non affidatario)

RISCUOTERE GLI ALIMENTI
In Ticino la Commissione tutoria regionale CTR (Regolamento cantonale sulle tutele e curatele) è tenuta a prestare la sua collaborazione per la riscossione del contributo alimentare (art. 131 e 290 CCS). L’autorità tutoria presta aiuto all’incasso su richiesta del beneficiario (genitore affidatario) che ha una pretesa di mantenimento esecutiva (sancita di regola da una sentenza o da una convenzione omologata in sede giudiziaria). L’aiuto della Commissione tutoria consiste in una consulenza qualificata in vista dell’esecuzione dei contributi di mantenimento, sostanzialmente identica a quella di un legale, fornendo al beneficiario:
•    i consigli appropriati sul modo di incassare il contributo al mantenimento per i figli o per sè, 
•    contatti informali con il debitore per indurlo a versare spontaneamente l’importo dovuto o a prestare garanzie, 
•    aiuta a presentare al giudice le istanze per ottenere la trattenuta dallo stipendio o gli altri avvisi ai debitori (art. 132 cpv. 1; 290, 291, CCS) e per le prestazioni di garanzie (art. 132 cpv. 2, 292 CCS), 
•    assistenza nella promozione della procedura esecutiva 
•    assistenza nella promozione della procedura penale (art. 217 cpv. 1 CPS), nel caso in cui il genitore
debitore è intenzionalmente negligente e si rifiuta di assumersi i suoi obblighi verso il figlio e può essere punito con la detenzione (art. 217 Codice penale svizzero)

In caso di mancato pagamento dei contributi dovuti ai figli minorenni, l’avente diritto può far capo all’ANTICIPO ALIMENTI. Questo servizio esiste in tutti i Cantoni. Attenzione: il diritto all’anticipo degli alimenti parte dal mese in cui se ne fa richiesta! Se risulta importante che non vi sia un vuoto di questa entrata è consigliabile provvedere alla richiesta prima della fine del mese non pagato.
In Ticino la domanda di anticipo va presentata all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Viale Officina 6, 6500 Bellinzona, tel. 091 814 70 51, fax. 091 814 70 19, tramite l’UFAM, ufficio dei minorenni e delle famiglie competente secondo il luogo di domicilio, producendo sentenza o convenzione omologata. Il diritto pubblico disciplina il pagamento di anticipazioni quando i genitori non soddisfano al loro obbligo di mantenimento nei confronti dei figli (art. 293 cpv. 2 CCS). La domanda di anticipo implica la cessione del diritto degli alimenti allo Stato che provvede all’incasso degli alimenti dovuti in base al regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni del 18 maggio 1988. L’importo massimo anticipato viene fissato a livello cantonale e varia da cantone a cantone. In Ticino raggiunge al massimo 700 franchi mensili per ogni figlio. Nel 2005 è stato fissato il limite di 5 anni (60 mesi) per l’erogazione dell’anticipo alimenti alle famiglie monoparentali da parte del Cantone Ticino. Il 9 novembre 2009 il Cantone ha confermato questo limite, tuttavia ha concesso la possibilità di deroghe nel caso in cui esistano sufficienti opportunità di recupero. In questi casi, l’anticipo potrà essere esteso anche oltre la durata massima di 5 anni.
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