Con la maggiore
età, il figlio può decidere presso quale dei due genitori separati
andare a vivere, con conseguente perdita dell’assegno di mantenimento da
parte del genitore presso cui prima il minore era collocato. 

L’affido o affidamento riguarda i figli minori, e dal 2006 è normalmente condiviso; ciò significa che la potestà e la responsabilità dei genitori rimane piena in capo a entrambi, salvo casi eccezionali opportunamente valutati dal giudice (leggi l’articolo “Affidamento esclusivo del minore a un solo genitore: quando e perché”). I genitori che dunque hanno l’affidamento condiviso
dovrebbero non solo condividere le scelte importanti per i figli, ma
confrontarsi e sentirsi sempre corresponsabili del loro benessere.

Anche nell’affido condiviso è normalmente prevista la collocazione prevalente
presso uno dei genitori. Sul punto, se manca l’accordo tra i genitori,
la decisione spetta al giudice, che decide anche sulle modalità di
mantenimento.

Nella maggioranza dei casi viene previsto un assegno di mantenimento da versarsi al genitore “collocatario“.

Con il raggiungimento della maggiore età, giuridicamente cessa la potestà genitoriale e il figlio acquisisce la piena capacità di agire; il giudice, pertanto, non decide più sul suo affidamento, ed è il figlio che può decidere dove vivere e avere la propria residenza.

Le condizioni economiche che regolano i rapporti tra i genitori
(stabilite dal giudice o di comune accordo) non vengono meno per il solo
compimento del diciottesimo anno di età del figlio, ma si protraggono fino alla indipendenza economica di quest’ultimo.

È prevista la possibilità che il contributo mensile di mantenimento venga versato direttamente al figlio maggiorenne.

Qualora il figlio, al compimento della maggiore età, decidesse di
trasferirsi dal genitore inizialmente collocatario all’altro genitore,
il primo non potrebbe più percepire l’assegno di mantenimento, ma sarebbe chiamato a contribuire economicamente per il suo mantenimento:

o con pagamento diretto di alcune spese

– o con un contributo mensile, da versare al giovane o al genitore convivente.

La situazione andrebbe dunque riconsiderata, tenendo presente, di
ciascun genitore, non solo il reddito, ma anche il patrimonio e quindi
la sua situazione economica generale, nonché le esigenze del figlio e i
tempi di permanenza presso ciascun genitore.

Quanto alle detrazioni per il figlio a carico, sarebbe opportuno un accordo per la ripartizione, tenendo presente che, in mancanza di accordo, spettano al 100% all’unico genitore affidatario,
o al 50% a ciascuno dei genitori in caso di affido condiviso o
congiunto, e che normalmente, in caso di raggiungimento della maggiore
età del figlio, si continua con la regolamentazione in essere.

http://www.laleggepertutti.it/30671_affidamento-condiviso-dopo-18-anni-il-figlio-decide-con-chi-vivere