È sempre problematico, per i genitori separati e in continuo conflitto, stabilire cosa rientri nelle spese ordinarie per il sostentamento del figlio (cui normalmente  deve provvedere il genitore presso cui la prole è collocata o cui è affidata) e spese straordinarie (che, al contrario, devono essere sostenute al 50% da entrambi gli ex coniugi).
La legge, forse per garantire ai giudici una soluzione, di volta in volta, più consona al caso concreto, non elenca né distingue con precisione le spese attinenti al soddisfacimento dei bisogni della prole, tra “spese straordinarie” e “spese ordinarie”.

È dunque il giudice che deve individuare, per quanto possibile in modo analitico e dettagliato nel caso in cui sorgano contrasti tra i genitori, quali spese vadano considerate nell’una o nell’altra categoria. Li dove, infatti, si parli di “spese ordinarie” il genitore non collocatario (o non affidatario) della prole vi contribuisce già attraverso il mantenimento diretto ossia con l’assegno periodico disposto a suo carico; ma tale inglobamento non vale invece per le “spese straordinarie“.

Una recente sentenza del Tribunale di Roma

[1] mira a fissare un parametro di distinzione tra le due categorie di spese e, in particolar modo, con riferimento ai corsi privati dei figli.

I giudici ritengono che le “spese straordinarie” non possano mai ritenersi comprese in modo forfettario all’interno della somma da corrispondersi con l’assegno periodico; diversamente si rischierebbe di recare pregiudizio al minore [2]. Così, nelle “spese ordinarie” si considerano comprese quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, ed in quelle “straordinarie“, invece, gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori [3].

Le aule di tribunale definiscono “straordinarie” le spese: “non ricorrenti e, comunque, non prevedibili in anticipo sempre che di apprezzabile importo, ad esclusione di natura voluttuaria (ossia per bisogni ludici, non strettamente necessari) [4].

Ciò che spesso il genitore non collocatario (o non affidatario) del minore contesta all’altro, innanzi ad una richiesta di rimborso di spese già effettuate, è il fatto che la spesa medesima non sia stata decisa di comune accordo ma, al contrario, in modo unilaterale ed arbitrario, cosicché nulla a lui può essere addebitato. Ecco che, allora, si parla a riguardo di “scelte straordinarie” che sono appunto quelle che vanno prese di comune accordo.

Le scelte straordinarie
In proposito è fondamentale specificare come tra “scelte straordinarie” e “spese straordinarie” non sussista un’assoluta ed automatica coincidenza.
Non sempre, infatti, una spesa straordinaria è conseguenza di una “decisione straordinaria”, cioè “di maggior interesse”. Al contrario, più frequente è invece che una “scelta straordinaria“, riguardante qualsiasi profilo della vita del minore (scolastico; ludico; sanitari; ecc.), comporti una “spesa straordinaria[5].

Illuminante è, a riguardo, una recente pronuncia della Cassazione [6] secondo cui: “l’affidamento congiunto presuppone un’attiva collaborazione dei genitori nell’elaborazione e la realizzazione del progetto educativo comune”. Le singole decisioni, quanto meno di quelle più importanti, è necessario che vengano assunte sulla base di effettive consultazioni tra i genitori, e quindi con il consapevole contributo di ciascuno di essi. In altre parole, le “scelte straordinarie” devono essere sempre prima concordate.

Ne discende che il genitore che richieda all’altro il rimborso di spese sostenute per il minore deve dimostrare al giudice di aver provveduto a consultare preventivamente l’ex coniuge, al fine di ottenere il consenso all’atto. Così, per esempio, all’iscrizione della prole presso un “istituto privato“.

L’istituto privato
Nel caso concreto, quindi, l’iscrizione della minore ad una scuola privata, come qualsiasi altra decisione di “maggiore interesse”, si deve assumere concordemente da parte di entrambi i genitori e con il comune consenso. In caso, invece, di assenza di qualsiasi consultazione del genitore non collocatario esclude che lo stesso possa essere solo richiamato per rimborsare il 50% della spesa straordinaria che ne consegue.

Le spese straordinarie  
Tuttavia, la Cassazione [7] ha stabilito che il coniuge affidatario non ha l’obbligo di informare e trovare un previo accordo con l’altro per la determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di soggiorno negli U.S.A. per la frequentazione di corsi di lingua inglese da parte di uno studente universitari di lingue). Il coniuge non affidatario, pertanto, è obbligato a rimborsare la sua parte qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

Ne consegue che, nelle scelte “di maggior interesse” della vita quotidiana del minore – quali, di regola, quelle attinenti alla sua istruzione, ciascun genitore, in ogni caso ed in ogni tempo, ha un autonomo potere di attivarsi nei confronti dell’altro per concordarne le eventuali modalità, e, in difetto, ricorrere all’autorità giudiziaria.

Dopo questa breve precisazione, è necessario individuare gli attuali indirizzi giurisprudenziali nella tipizzazione delle diverse tipologie di spese.

Spese scolastiche educative
Per quanto riguarda quelle maggiormente attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, dunque, i giudici riconducono tra le “spese ordinarie“, anche se parametrate nell’arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell’abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola, della quota di iscrizione alle gite scolastiche.
Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale.
 

Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto è stata considerata una “spesa ordinaria” in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare.

Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all’estero [8] e le ripetizioni scolastiche o gli sport [9] la giurisprudenza li riconduce più frequentemente alla categoria delle “spese straordinarie“.

Esigenze sanitarie
L’altra categoria di esborsi particolarmente rilevante è quella concernete le esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle “spese ordinarie” ed altre volte qualificate come “spese straordinarie”.
A titolo esemplificativo rientrano tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici, le cosiddette “cure ordinarie“, come le visite pediatriche, l’acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie [10]. Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi “spesa ordinaria” essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione [11].

Diversamente vengono qualificate come “straordinarie” le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiati da vista al minore o l’apparecchio ortodontico [12].

Divertimento
La vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Basti citare ad esempio l’acquisto di un computer o quello di un motorino, qualificate come “spese straordinarie“, od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli [13].

[1] Trib. Roma sent. n. 23353/2013.
[2] Cass. civ., n. 9372, del 08 giugno 2012, nella parte in cui si afferma che: “… la soluzione di includere le spese straordinarie, in via forfettaria, nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 155 cod. civ. E con quello dell’adeguatezza del mantenimento, poiché si introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia”.
[3] Cass. sent. n. 7672, del 19.07.1999; Cass. sent. n. 6201, del 13.03.2009; Cass. sent. n. 23411, del 04.11.2009.
[4] Tribunale di Catania, ord. 11.10.2010; il Tribunale di Catania già il 04 novembre 2008, definiva le spese straordinarie come: “quelle connotate dal requisito dell’imprevedibilità che non ne consente l’inserimento nell’assegno mensile, il quale copre le normali esigenze di vita quotidiana ma non gli esborsi (eventualmente anche periodici) dettati da esigenze specifiche non quantificabili ex ante proprio perché non rientranti nella consuetudine di vita avuto riguardo al livello sociale del nucleo familiare”).
[5] Cass. sent. n. 4459, del 05.05.1999; Cass. sent. n. 26570 del 17.11.2007; Cass. sent. n. 2189, del 20.012009.
[6] Cass., sent. n. 10174, del 20.06.2012.
[7] Cass. sent. n. 19607/26/09/2011.
[8] Cass. sent. n. 19607/26/09/2011.
[9] Trib. Roma, sent. n. 147, del 2013.
[10] Trib. Catania, sent. del 04.12.2008; C. App. Catania, sent. del 29.05.2008 e 05.12.2011.
[11] Cass. civ. sent. n. 18618/2011.
[12] Trib. Perugia, sent. n. 967/2011.
[13] Trib. Ragusa, sent. n. 278/2011; Trib. Ragusa sent. n. 243/2011.

 
Un ringraziamento perticolare a: Laleggepertutti.it al quale sito vi invitiamo di fare riferimento per approfondire eventualmente in modo ulteriore questo tema.
La redazione

Articolo analogo seppur più condensato:
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_15497.asp