Cambio di rotta della Cassazione sugli obblighi verso i figli.
Infatti, l’ex marito che non versa l’assegno di mantenimento alla moglie e ai figli non commette reato, se la donna non è indigente e non fa mancare ai minori i mezzi di sussistenza. Si tratta di un’inadempienza civilistica che non ha alcuna rilevanza penale.
Lo ha sancito la Suprema Corte che, con la sentenza 36190 di oggi, ha accolto il ricorso di un padre condannato per violazione degli obblighi familiari. L’uomo non aveva versato l’assegno di appena duecento euro che doveva dare all’ex moglie per contribuire al mantenimento dei figli, e sia il Tribunale di Taranto sia la Corte d’Appello di Lecce l’avevano condannato per il reato previsto dall’art. 570 del codice penale, che punisce chi fa mancare ai figli i mezzi di sussistenza. Condanna annullata dalla sesta sezione penale, con una decisione che sembra andare controcorrente rispetto alla linea solitamente adottata dalla giurisprudenza sul tema, che ha più volte ribadito come il padre non possa sottrarsi agli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli, solo perché questi sono aiutati economicamente da terzi.
Senza andare troppo in là nel tempo, proprio una sentenza del 2009, la 2736, aveva stabilito che “in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi, anche in relazione alla percezione di eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza.”
La decisione di oggi assolve invece il padre dal reato, se la madre può comunque provvedere ai figli. “L’unico comportamento penalmente rilevante del coniuge obbligato al versamento di un assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge dal quale viva separato, o dei figli minori od inabili a questi affidati” si legge infatti in sentenza “si realizza allorché l’omissione totale o parziale del versamento faccia mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari dell’assegno; ne consegue che non risponde del reato di cui al comma 1 dell’art. 570 c.p. il coniuge che non versa l’assegno di mantenimento ai figli, qualora la capacità economica del coniuge affidatario, non indigente, sia sufficiente a garantirgli i mezzi di sussistenza.”
Fonte: www.cassazione.net
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