L’affido condiviso non cade se il genitore, sporadicamente, non si presenta agli incontri con il figlio.
È quanto stabilito dal Tribunale di Bari che ha respinto la domanda di affido esclusivo presentata da una madre, residente in Svizzera, che lamentava l’assenza dell’ex marito dalla vita del figlio.
In particolare il Collegio ha motivato che in tema di affidamento di prole affinché si possa derogare al regime dell’affido condiviso deve risultare provata una situazione di pregiudizio per la prole stessa, basata su comportamenti contrari ai doveri propri del rapporto genitoriale e non diversamente recuperabili con la previsione di indirizzi che ne regolino l’attuazione.
Fra questi comportamenti rientra anche la contravvenzione dell’altro all’esercizio del diritto di visita, ma deve aversi prova rigorosa della contrarietà del comportamento del genitore con cui il minore non coabita, non essendo infatti sufficienti inadempimenti sporadici e contenutisticamente limitati.
Fonte: www.cassazione.net