L’ex marito professionista o benestante deve mantenere i figli all’università contribuendo a tutte le spese straordinarie, inclusi i master, le gite e le tasse scolastiche nonché i testi per prepararsi agli esami.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 611 del 17 gennaio 2011, ha dato torto a un ex medico che chiedeva una riduzione del mantenimento corrisposto direttamente alla figlia ventenne e studentessa in giurisprudenza presso l’università di Catania, soprattutto sul fronte delle spese straordinarie.
L’uomo era riuscito a ottenere una riduzione dell’assegno (da 750 euro al mese a 500) in favore della ex moglie perché era stato sospeso dal servizio in quanto coinvolto in un’inchiesta per uso di sostanze stupefacenti.
Ma nulla di fatto per quanto concerne la figlia ventenne. Dovrà continuare a mantenerla con tutti gli “optional” che fanno parte del contesto sociale in cui è cresciuta la ragazza, inclusi master e gite scolastiche.
In proposito la prima sezione civile ha motivato: «con riguardo al mantenimento della figlia, i giudici di merito se da un canto nello scorporare il contributo paterno alle spese straordinarie dall’apporto in denaro, non risultano avere violato l’art. 112 c.p.c., attesa la richiamata ampia formulazione dell’appello incidentale proposto dalla ex moglie a tutela della figlia ed il fatto che alla data dell’impugnazione ella era ancora minorenne, dall’altro hanno puntualmente e congruamente chiarito le ragioni delle adottate determinazioni, essenzialmente consistite nella considerazione del contesto sociale di appartenenza della ragazza, delle sue esigenze di cura, di vita e di studio, nel frattempo accresciute, nonché dell’apporto materno, in termini anche di dedizione personale, e delle capacità e potenzialità economiche dell’obbligato».
Fonte: www.cassazione.net
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