L’ex genero non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione della casa data in comodato dagli ex suoceri.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 1216 del 27 gennaio 2012, ha respinto il ricorso di un 58enne contro la Corte d’Appello di Firenze.
La seconda sezione civile, in linea con la Corte di merito, ha osservato che, essendo stato l’uomo solo detentore dell’immobile, sono stati utilizzati i presupposti del comodato: la consegna del bene, la gratuità del contratto e l’utilizzazione diretta da parte del comodatario della cosa consegnata.
Inoltre, per gli Ermellini, l’art. 936 del codice civile non trova applicazione per l’assenza di terzietà fra le parti, in virtù del rapporto di comodato sussistente con i proprietari del bene, e, non avendo dimostrato l’esistenza delle condizioni previste dall’art.1808, circa la straordinarietà, necessità e urgenza dei lavori di ristrutturazione eseguiti, ben potendo l’uomo continuare ad abitare con la sua famiglia nel medesimo appartamento dei suoceri, nel quale aveva vissuto nei dodici anni precedenti. Si legge in sentenza che “la natura di comodato del rapporto fra le parti, nonostante i lavori fossero stati eseguiti prima della “consegna” dell’immobile rientrano nella cornice di riferimento comune alle parti, ossia l’effettuazione dei lavori a iniziativa, cura e spese dell’attore.
Per usare le parole dei Supremi giudici, “l’assegnazione della casa coniugale ad un coniuge, in seguito alla separazione, non fa venir meno, in analogia a quanto dispone l’art. 6 legge 27 luglio 1978 n. 392, il contratto di comodato, di guisa che permane l’applicazione della relativa disciplina. Pertanto, se un genitore concede un immobile in comodato per l’abitazione della costituenda famiglia non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da un coniuge durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale. Infatti, il comodatario il quale, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante.
Nella fattispecie, il contratto di comodato si è realizzato nel momento stesso in cui gli ex suoceri hanno messo il loro immobile a disposizione dell’uomo, affinché questi vi effettuasse le opere necessarie a renderlo abitabile per sé e per la propria famiglia.
Fonte: www.cassazione.net
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