Chiedo ospitalità per alcune precisazioni. 
Come estensore del ddl 957 di cui si occupa Repubblica.it del 12/6
L’affidamento condiviso ha notoriamente molto faticato a divenire legge dello stato, tenacemente avversato per anni da una parte dell’avvocatura e della magistratura. La prima verosimilmente nel timore che un modello non discriminatorio di affidamento, per giunta accompagnato da una incrementata pratica della mediazione familiare, potesse ridurre sensibilmente il contenzioso; la seconda nella fondata convinzione che accrescere nei cittadini la certezza dei diritti mediante il riconoscimento di principi rigorosamente definiti avrebbe parallelamente diminuito il proprio potere discrezionale.
Una ostilità che si è non sorprendentemente placata nel momento in cui, attraverso l’invenzione giurisprudenziale del genitore “collocatario”, che conserva come il vecchio “affidatario” il monopolio del rapporto con i figli e riceve dall’altro il denaro per prendersene esclusiva cura, si è riusciti a vanificare la riforma lasciando tutto come prima. Ecco perché quando i fautori di una vera doppia genitorialità sono tornati in Parlamento per realizzarla gli stessi avversari del 2006 sono diventati i principali difensori del testo in vigore. Né a tale scopo si è guardato per il sottile. La tecnica è stata principalmente quella di perdere tempo, accompagnata da critiche alla nuova proposta del tutto prive di fondamento. Così il “doppio domicilio” è divenuto scandalisticamente “doppia residenza”, la necessità di informarsi sulla mediazione è diventato “mediazione obbligatoria”, ricollocare l’interesse del minore in modo da riferirlo alle decisioni che non riguardano i suoi indisponibili diritti è fatto passare per “cancellazione dell’interesse”. E così via. E’ in questo preoccupante contesto che arriva la “denuncia” di Pangea di cui Repubblica del 12/6.
  
Sorvoliamo su sviste come la confusione tra disegni di legge e decreti-legge o tra affidamento congiunto e condiviso. Apprendiamo con soddisfazione che l’ONU invia  “una serie di segnalazioni alle istituzioni italiane in riferimento alla legge sull’affido condiviso”. Evidentemente ha già risolto i problemi della Siria. Resta il fatto che gli estensori del messaggio a Repubblica si dimostrano pesantemente disinformati. La mediazione familiare conserva, come in tutti i testi da me compilati, una obbligatorietà relativa alla sola informazione. Il genitore che ha subito violenza, d’altra parte, dovrà solo far presente tale circostanza e potrà rifiutare la mediazione senza inconvenienti. Qui è evidente che si è fatta confusione con la legge Finocchiaro n. 154 dell’8 marzo 2001, che effettivamente prevede che il giudice possa disporla  tra la violentata e il violentatore. Anzi, la stesura più recente del 957, ddl 3289, così recita sul problema degli abusi familiari: “«Il giudice può escludere un genitore dall’affidamento, con provvedimento motivato, qualora ritenga che da quel genitore, se affidatario, possa venire pregiudizio al minore. La comprovata e perdurante violenza, sia fisica che psicologica nei confronti dei figli, in particolare la manipolazione di essi mirata al rifiuto dell’altro genitore a al suo allontanamento, comporta l’esclusione dall’affidamento.” La PAS non è neppure nominata; ma che quando ci si separa venga tentata, a volte con successo, la manipolazione dei figli è triste e frequentissimo fenomeno, sicuramente da sanzionare. Quanto alla reintroduzione della “patria potestà”, neppure l’ombra. Si stabilisce che anche se la coppia non è coniugata la potestà è esercitata da entrambi i genitori, secondo quanto prescrive l’art. 316 c.c. oggi in vigore per la coppia coniugata, al fine di completare l’equiparazione tra filiazione naturale e legittima. Che poi questo oggi preveda che nelle gravi emergenze provveda il padre è sicuramente disposizione criticabile; ma il ddl 957 cosa c’entra?

Marino Maglietta (pres. ass. naz. Crescere Insieme)
http://www.colibri-italia.it/2012/06/bizzarre-strategie-di-difesa-della.html