La parcella non può essere calcolata sull’assegno di mantenimento. Il Tribunale conferma la vidimazione da parte dell’ordine

Nelle cause di separazione e divorzio per il compenso dell’avvocato si applica lo scaglione del valore indeterminabile, non essendo possibile fondare la parcella sull’assegno di mantenimento. Ciò soprattutto quando l’attività del legale è stata molto impegnativa.
Lo ha sancito il Tribunale di Vicenza che, con la sentenza 597/2012, ha confermato il decreto ingiuntivo emesso a carico di un ex marito che era riuscito.
L’uomo, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva chiesto, nonostante l’attività del suo legale fosse stata molto impegnativa, di calcolare la parcella sulla base dell’assegno (€ 300/mese). Ma per il Tribunale nulla da fare: in sentenza si legge infatti che in una causa di separazione consensuale, per determinare l’onorario spettante all’avvocato, occorre riferirsi al valore della controversia, determinato in base alle norme del codice di procedura civile ed è pertanto da ritenersi di valore indeterminabile la controversia di separazione dei coniugi, non incidendo in alcun modo sulla determinazione del valore della controversia l’ammontare delle richieste economiche connesse.
Fonte: www.cassazione.net