28/11/2012
Addio senza rimpianti al tribunale per i minorenni. Definitiva l’equiparazione tra figli legittimi e naturali
Probabilmente l’unica legge che lascierà il segno di questa legislatura.
E tutti noi non possiamo che rallegrarcene per gli effetti futuri. Rimane in sospeso una questione pratica, fintanto che non passeranno 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non è possibile avvalersi della legge. Ma mancano pure le norme transitorie utili per definire anche i metodi di “transito” dal T. dei Minorenni al T. Ordinario.
Mai più figli e figliastri. Sì definitivo della Camera alla legge sul riconoscimento della prole naturale: 366 i voti a favore, 31 i contrari, 58 gli astenuti. La legge è composta da sei articoli e modifica il codice civile in modo da eliminare ogni distinzione di status fra figlio legittimo e naturale. E il giudice può imporre al genitore obbligato di prestare garanzie personali o reali per il mantenimento della prole o gli alimenti.
Assicurato per tutti i figli il vincolo di parentela: la legge stabilisce che «la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo». Nessun vincolo di parentela, invece, nei casi di adozione di persone maggiorenni, cosa che avrà rilevanza anche nelle eredità. Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto dalla madre e dal padre «anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento» e il riconoscimento «può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente». Modificato l’articolo 250 del codice civile. I figli naturali avranno un vincolo di parentela anche con tutti i congiunti, come nonni, zii, cugini. Tutti i figli «hanno lo stesso stato giuridico» e, in caso di riconoscimento postumo da parte del padre, il cognome della madre non sarà cancellato, ma il figlio potrà affiancargli quello paterno.
Si riduce da sedici a quattordici anni l’età a partire dalla quale il riconoscimento del figlio naturale non produce effetto senza il suo assenso e l’età al di sotto della quale il riconoscimento non può avere effetto senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Si introduce una più compiuta disciplina processuale per i casi di rifiuto del consenso al riconoscimento da parte del genitore e si tempera il divieto di riconoscimento da parte dei genitori con meno di sedici anni di età con la possibilità che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio. Il figlio naturale può proporre l’azione nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti cui il giudizio deve essere promosso.
L’articolo 3 della legge modifica l’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti a al mantenimento. Nel primo comma si stabilisce che «sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, del codice civile. Il giudice, si legge al secondo comma, «a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi suddetti». Per assicurare che siano soddisfatte le ragioni del creditori il giudice può «disporre il sequestro di bene dell’obbligato».
Viene inserito l’articolo 315 bis Cc secondo cui «il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e mantenere rapporti significativi con i parenti». Scatta poi la delega al governo «ad adottare entro dodici mesi dalla data in entrata in vigore del provvedimento «uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità, per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell’articolo 30 della Costituzione». In questo senso, dovranno essere sostituiti in tutta la legislazione vigente «i riferimenti ai “figli legittimi” e ai “figli naturali” con riferimenti ai “figli”, salvo l’utilizzo delle denominazioni di “figli nati nel matrimonio” o di “figli nati fuori del matrimonio”. Sarà modificato il titolo VII del libro primo del codice civile con la «ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo» e l’estensione della «presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità». Inevitabile l’adeguamento della disciplina di successioni e donazioni al principio di unicità dello stato di figlio. 
Infine: «Il nome posto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi». Sarà possibile il riconoscimento dei figli incestuosi, previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all’interesse del minore.

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