Gli extra da concordare sono le tasse universitarie, gli stage e gli sport

L’acquisto del vestiario e dei libri è una spesa ordinaria che rientra nell’assegno di mantenimento versato dal padre in favore dei figli; gli extra, da concordare fra ex, sono le tasse universitarie, gli stage e gli sport.
Lo ha stabilito il Tribunale di Palermo che, con la sentenza 4214 del 9 ottobre 2012, ha dichiarato il divorzio di una coppia, separatasi da oltre tre anni, e stabilito l’assegno in favore delle due figlie adolescenti.
In fondo alle motivazioni il giudice ha distinto fra spese ordinarie, comprese nell’assegno e quelle straordinarie; in particolare, ad avviso del Tribunale, il concetto di straordinarietà delle spese mal si concilia sia con le spese di modico valore, sia con gli esborsi connotati da prevedibilità e normalità nell’ordinario assetto di vita domestica di una famiglia media – quali le spese per l’acquisto del vestiario, di libri scolastici o di materiale di cancelleria, per l’igiene personale o le esigenze domestiche – al cui soddisfacimento è precipuamente deputato l’assegno di mantenimento.
Piuttosto, il novero delle spese straordinarie rimane circoscritto a tutte le spese rese necessarie da avvenimenti o scelte che trascendono le normali e prevedibili esigenze di vita quotidiana dei figli, sempre che gravose in rapporto alle sostanze familiari, utili e necessarie, non necessariamente isolate nel tempo, ma neppure del tutto ricorrenti, quali le spese mediche non coperte dal SSN, spese di istruzione (viaggi scolastici, tasse universitarie, stage di studio al di fuori dal comune di residenza del figlio), o sportive e ricreative, queste ultime sempre che previamente concordate tra i genitori, che ne valutano la congruenza rispetto alle proprie risorse ed alle ulteriori indispensabili esigenze di vita del nucleo familiare.
Fonte: www.cassazione.net