L’assegno di divorzio può essere ridotto se l’ex coniuge obbligato al mantenimento è costretto, data la perdita del godimento della casa familiare, a pagare un canone di locazione per un nuovo alloggio.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22950 del 13 dicembre 2012, ha respinto il ricorso di una donna che si opponeva alla decisione della Corte d’Appello di ridurre a 250 euro il mantenimento per via del canone di locazione che l’ex marito era costretto a pagare per il nuovo alloggio.
Condividendo in pieno i motivi che hanno indotto i giudici di Palermo a respingere la domanda di revoca della riduzione dell’assegno, la prima sezione civile del Palazzaccio ha fondato la sua decisione essenzialmente sul punto che l’ex marito aveva perso il godimento della casa familiare ed era costretto a vivere in un nuovo appartamento per il quale doveva versare un canone di locazione.
Sul punto in sentenza si legge che «che la Corte di Appello, dopo aver premesso che l’attuale ricorrente non è in grado, da sola, di mantenere il pregresso tenore di vita, pur beneficiando di redditi propri, ha poi ridotto l’importo dell’assegno posto a carico dell’ex marito in ragione della duplice considerazione: a ) il godimento esclusivo, da parte della donna, della casa coniugale di cui i coniugi erano comproprietari; b ) documentate esposizioni debitorie dell’obbligato, da identificare negli oneri derivanti dalla locazione di un nuovo alloggio (resa necessaria dall’intervenuta cessazione della convivenza dei coniugi), e dalle anticipazioni di due erogazioni, rispettivamente di 23.000 euro e di e 10.000 euro, di cui la prima ricevuta per la ristrutturazione di altro alloggio.
Fonte: www.cassazione.net