Rischia il carcere l’ex marito che fa mancare i mezzi di sostentamento alla moglie e ai figli: sono irrilevanti le precarie condizioni economiche dell’onerato, date dalla mancanza di reperibilità di un lavoro, specie dopo il suo volontario trasferimento nel Meridione, dove i tassi di disoccupazione sono più alti che nel resto del Paese.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 48210 del 13 dicembre 2012, ha respinto il ricorso di un ex marito contro la decisione della Corte d’appello di Milano che lo ha condannato a sei mesi di reclusione, a 800 euro di multa (pena sospesa con la condizionale) e al risarcimento dei danni per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà di genitore e alla qualità di coniuge, omettendo di versare loro l’assegno mensile stabilito in sede di separazione.
Per la sesta sezione penale, in linea con la Corte di merito, ha ritenuto il 50enne responsabile di tale reato, osservando che sia irrilevante la sua difficoltà nel reperire un lavoro al Sud, dopo lo spostamento voluto da Milano, dove viveva, a Messina.
Insomma, per Piazza Cavour è legittimo l’addebito di avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, non dando importanza alle difficoltà di sistemazione lavorativa che l’imputato avrebbe incontrato a seguito del suo trasferimento, ma rilevando che lo stesso non ha mai chiesto al giudice civile la modifica delle statuizioni economiche fissate a suo carico in sede di separazione, sottraendosi comunque ai propri doveri. Pertanto, al ricorrente non resta che pagare le spese.
Fonte: www.cassazione.net
Ed ora, si confronti la pronuncia di cui sopra, con un’altra recente, qui sotto:

Lei porta via i figli dal loro «habitat» per portarli al paesello d’origine, un «contesto arcaico e rurale». A lui non basta giocare la carta dello sradicamento della prole per ottenere l’affido dei minori e la revoca dell’assegno di mantenimento. La scelta, osservano i giudici, è compiuta nell’interesse dei figli: l’affidataria cerca nella famiglia d’origine, residente nelle campagne del Sud, quel sostegno anche economico che l’esiguo contributo a carico dell’ex coniuge da solo non è in grado di assicurare. È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 19 maggio 2011 dalla prima sezione civile della Cassazione.Confermato l’affidamento dei figli alla signora, nonostante il trasferimento da un ridente cittadina balneare del Centro come Senigaglia a una ruspante e piccola località pugliese. Sarà pure “arretrato” il contesto sociale meridionale in cui dovranno ambientarsi i figli, ma certo è che nulla si può rimproverare alla signora: ha dimostrato di saper fare il ruolo di madre e decide di tornare al paese d’origine perché là ha i genitori che possono prendersi cura dei bambini, mentre i 200 euro al mese che le passava l’ex marito non bastano di certo.Doppia batosta per lui: il mantenimento aumenta a 450 euro mensili perché l’onerato ha finito di pagare il mutuo, diventando proprietario dell’ex casa coniugale. Incensurabile la motivazione della decisione di merito, censurata per la (presunta) mancata comparazione fra i contesti sociali di vita dei figli prima e dopo il trasferimento voluto dalla madre.Fonte: www.cassazione.net