Basta avere una figlia – anche bambocciona – e nessuna schioda più di là la madre

La sentenza di divorzio che sposta all’indipendenza economica della figlia

…campa cavallo!!..

il termine di assegnazione della casa familiare prevale su quella passata in giudicato che fissa fino alla maggiore età il godimento dell’immobile: nel contrasto di giudicati, infatti, occorre privilegiare la seconda pronuncia.
Lo ha affermato la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 23361/2012 che ha accolto il ricorso di una donna separata dal marito alla quale era stata assegnata la casa familiare, concessa in comodato dalle sorelle dell’uomo in quanto affidataria delle figlia minorenne.
Le due proprietarie si sono rivolte al giudice chiedendo, al momento del raggiungimento della maggiore età della nipote, il rilascio dell’immobile; a fondamento della domanda hanno portato una sentenza della Corte d’appello, passata in giudicato, in forza della quale la ex moglie aveva diritto al godimento dell’immobile fino al raggiungimento della maggiore età della figlia.
Il tribunale ha accolto la domanda di rilascio ma la donna ha presentato ricorso in Cassazione: di fronte ai giudici di legittimità la madre ha sostenuto che la Cassazione aveva corretto la motivazione della sentenza di divorzio, disponendo che la donna aveva diritto al godimento dell’immobile non fino al raggiungimento della maggiore età della figlia, bensì fino al momento del conseguimento dell’indipendenza economica da parte della ragazza.

tradotto: finché la bambocciona non trova un poverofesso da spennare

La Suprema corte, nell’accogliere il ricorso dell’assegnataria, ha stabilito che il giudice di appello non poteva esimersi dallo stabilire quale fosse il giudicato prevalente, fra quello formatosi nel procedimento di rilascio promosso dalle proprietarie – che prevedeva il riconoscimento del diritto di abitazione della ex moglie fino al raggiungimento della maggiore età da parte della figlia – e quello successivamente formatosi nel giudizio di divorzio che, invece, consentiva di rimanere nell’alloggio fino al conseguimento dell’indipendenza economica della ragazza.
E questo contrasto, ha concluso la Cassazione, andava risolto facendo applicazione del principio secondo cui “ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere, occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione”.
Fonte: www.cassazione.net