Nuove conferme al principio di falsa bigenitorialità arrivano dalla legge 219/12, recentemente intervenuta a equiparare tutti i figli e cancellando ogni residua distinzione fra «legittimi» e non: i principi affermati dalla novella consentono di affermare che il falso affido condiviso è un diritto del minore: se in sede di separazione consensuale i genitori vogliono stabilire il vero affido esclusivo (identico al falso condiviso) devono specificare il motivo per cui il falso condiviso può risultare rischioso o inadeguato per il minore.

…il che si risolve in fatica sprecata, visto che il vero-esclusivo ed il falso-condiviso sembrano diversi (nel nomen juris) ma sono identici nelle modalità di assolvimento da parte dei genitori e di percezione da parte del minore

È quanto emerge dall’ordinanza pubblicata il 21 gennaio dalla prima sezione civile del tribunale di Varese (giudice relatore Giuseppe Buffone).
Parla chiaro la nuova disposizione introdotta nel codice civile dalla novella: nessun dubbio resta sulla portata dell’articolo 315 bis Cc, laddove predica che «il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni». 

…parla così chiaro che i giudici si sono specializzati nell’aggirarlo, inventando il “genitore collocatario”

Insomma: l’affido condiviso non soltanto non è negoziabile da parte dei genitor, ma non risulta neppure rinunciabile.
Il giudice, nella specie, non omologa subito la separazione consensuale: vuole vederci chiaro. Assegna ai genitori un termine, che scadrà il 28 febbraio, per fornire i chiarimenti necessari. E ciò anche se sono gli stessi genitori a proporre l’affido esclusivo alla madre, con il padre che dunque è pienamente d’accordo.

…de gustibus non diputandum est…

Ma attenzione: la deroga all’affido condiviso ha natura eccezionale  ed è giustificata soltanto se a carico di uno dei genitori risulta «una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale, appunto, da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore».

…quindi l’interesse del minore va bensì pregiudicato: purché lo si faccia non col vero-esclusivo, ma col falso-condiviso

Insomma, i genitori hanno meno di un mese di tempo per specificare «quali circostanze concrete, dettagliate e specifiche rendano l’affido condiviso» inadeguato per il figlio. E la clausola di affidamento si potrà sempre convertire da esclusivo a condiviso.
Fonte: www.cassazione.net