3 novembre 2012 – È aggiornato a 10.766,33 euro il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Lo prevede un decreto del ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 250/12.
La modifica si rende necessaria per via dell’articolo 77 del testo unico sulle spese di giustizia, che prevede l’adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente.
Per il periodo relativo al biennio compreso fra il primo luglio 2008 e il 30 giugno 2010 il vecchio reddito di reddito fissato in euro 10.628,16. Ora, sempre in base ai dati Istat, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo pari all’1,3 per cento: ecco perché si arriva al ritocco verso l’alto fino 10.766,33 euro.
Fonte: www.cassazione.net
6 febbraio 2013 – Ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato il giudice chiamato a definire la soglia di reddito sotto la quale concedere il beneficio all’imputato non deve tener conto delle detrazioni fiscali.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 5513 del 4 febbraio 2013, ha respinto il ricorso di un imputato titolare di modesti canoni di locazione che, ad avviso della Corte, vanno considerati per intero e non al netto delle detrazioni fiscali.
I supremi giudici hanno ritenuto infondata la tesi della difesa che aveva criticato il giudici di merito per aver tenuto conto dell’intero importo delle rendite da immobili e non degli importi al netto delle detrazioni. A questa obiezione la Cassazione ha risposto che nella determinazione dei reddito rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si tiene conto delle detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore.
Le detrazioni prospettate dal ricorrente sono state invero introdotte ai fini della determinazione concreta dell’imposta da pagare, concetto questo che presenta una configurazione diversa rispetto al reddito imponibile cui fa riferimento il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76 (d.P.R. in tema di spese di giustizia), che intende dare rilevanza anche a redditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e dei tenore di vita dell’istante.
Fonte: www.cassazione.net
in una reale soglia di reddito,si dovrebbe tener conto di quello che rimane in tasca.ad esempio io percepisco un bel mese come operaio di circa 1600 euro.alla mia ex moglie che dopo 17 anni ha chiesto la separazione a detta di lei per incomprensione caratteriale grave,vanno 600 euro mensili per i 3 figli più la metà delle spese mediche,iscrizione attività sportive mensa scolastica e iscrizione scolastica,testi scolastici,grest ed altro.la mia ex moglie lavora in banca.mediamente faccio bonifici di 700 euro al mese,pago l'affitto di 500 euro e mi pago tutte le bollette.non ho nemmeno la possibilità di scaricare l'affitto.quindi io se avessi bisogno dell'avvocato me lo dovrei pagare…
e chi deve dare alla ex moglie che lavora in banca circa 700 euro al mese x mantenimento dei figli.paga un affitto di 500 euro,con uno stipendio di 1600 euro al mese deve pagarsi l'avvocato ovviamente
purtroppo in Italia vige la legge del più furbo e lo Stato la fa da padrone, introducendo leggi ad escamotasce per fini propri non tenendo conto che il reddito non può essere considerato completamente in presenza di un convivente o coniuge quando vi sono mutui da pagare o cessioni del quinto.
Poi per legge il convivente viene considerato ai fini del gratuito patrocinio , ma per l'Inps ai fini della persona a carico come assegni famigliari non viene considerata quindi? ecco la diatriba conflittuale dell'ignoranza di siffatta norma ,
grazie mauro