3 novembre 2012 – È aggiornato a 10.766,33 euro il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Lo prevede un decreto del ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 250/12.

La modifica si rende necessaria per via dell’articolo 77 del testo unico sulle spese di giustizia, che prevede l’adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente.
Per il periodo relativo al biennio compreso fra il primo luglio 2008 e il 30 giugno 2010 il vecchio reddito di reddito fissato in euro 10.628,16. Ora, sempre in base ai dati Istat, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo pari all’1,3 per cento: ecco perché si arriva al ritocco verso l’alto fino 10.766,33 euro.
Fonte: www.cassazione.net
6 febbraio 2013 – Ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato il giudice chiamato a definire la soglia di reddito sotto la quale concedere il beneficio all’imputato non deve tener conto delle detrazioni fiscali.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 5513 del 4 febbraio 2013, ha respinto il ricorso di un imputato titolare di modesti canoni di locazione che, ad avviso della Corte, vanno considerati per intero e non al netto delle detrazioni fiscali.
I supremi giudici hanno ritenuto infondata la tesi della difesa che aveva criticato il giudici di merito per aver tenuto conto dell’intero importo delle rendite da immobili e non degli importi al netto delle detrazioni. A questa obiezione la Cassazione ha risposto che nella determinazione dei reddito rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si tiene conto delle detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore.
Le detrazioni prospettate dal ricorrente sono state invero introdotte ai fini della determinazione concreta dell’imposta da pagare, concetto questo che presenta una configurazione diversa rispetto al reddito imponibile cui fa riferimento il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76 (d.P.R. in tema di spese di giustizia), che intende dare rilevanza anche a redditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e dei tenore di vita dell’istante.
Fonte: www.cassazione.net