L’autorizzazione è subordinata alla valutazione dell’interesse del bambino, specie in caso di contrasti

Niente rilascio del passaporto al minore, figlio di separati, se l’altro genitore disapprova, in quanto l’autorizzazione è subordinata alla valutazione dell’interesse del bambino.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 2696 del 5 febbraio 2013, ha ritenuto inammissibile il ricorso di un genitore contro la decisione del Tribunale dei minorenni di Catania che ha negato l’autorizzazione del rilascio del documento per l’espatrio al figlio di due anni, in quanto mancava l’assenso dell’altro genitore, col quale pendeva il giudizio di separazione.
La prima sezione civile, in linea con la Corte territoriale, ha ricordato che «in tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, quando difetti l’assenso dell’altro genitore, non è ravvisabile il carattere di definitività e decisorietà nel provvedimento emesso dal tribunale, in esito a reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso, o negato, l’autorizzazione all’iscrizione richiesta.
Si tratta, infatti, di un provvedimento di volontaria giurisdizione, volto non già a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, bensì a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all’interesse del figlio: dunque, espressivo di una forma gestoria dell’interesse del minore, come tale non soggetto a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione».
Insomma, secondo Piazza Cavour l’autorizzazione al rilascio del passaporto al minore su richiesta di un genitore senza l’assenso – o, come nel caso specifico, contro la volontà dell’altro coniuge – non può considerarsi provvedimento vincolato «a fronte di un diritto soggettivo non soggetto a limiti». Quindi, essendo l’autorizzazione subordinata alla valutazione dell’interesse del minore, il ricorso è inammissibile e al genitore ricorrente non resta che pagare quasi tremila euro di spese.
Fonte: www.cassazione.net