Quando a lavorare e pagare di più dev’essere l’uomo, vale il seguente principio:
Quando, invece, a lavorare ed auto-sostentarsi dovrebbe essere la donna, vale il principio opposto:
Scatta l’aumento dell’assegno di mantenimento per la ex moglie anche se vive in una metropoli in cui sarebbe più semplice trovare un impiego. È irrilevante che la donna abbia un titolo di studio: bisogna valutare la situazione individuale, considerando l’età e la situazione contributiva (baby-pensionata a soli 49 anni).
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 4178 del 20 febbraio 2013, ha respinto i ricorso di un 63enne contro la decisione della Corte d’appello di Roma che ha aumentato l’importo dell’assegno divorzile nei riguardi della ex a mille euro al mese.
Per la prima sezione civile, l’astratta attitudine al lavoro della donna, desumibile dal suo titolo di studio e dalla sua residenza in una grande città come Milano in cui sarebbe «agevole attivarsi per un proficuo lavoro», risulta irrilevante. Sono elementi generici, quindi inidonei da incidere sul giudizio circa l’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita; ma è necessario valutare gli elementi concreti del caso.
Insomma, sono stati posti a confronto i rispettivi redditi dei coniugi, riscontrando un notevole divario tra la pensione di lei e l’ammontare dello stipendio percepito da lui, desumendone l’inadeguatezza delle risorse di cui dispone la donna a mantenere il tenore di vita precedentemente goduto. Al riguardo, la Suprema corte ha osservato che «la separazione instaura un regime che tende a conservare quanto più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e quindi con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi».
Per questo, l’attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo in presenza dell’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita che deve essere valutata in concreto, in relazione alla situazione individuale. Seguendo questa linea si configura, dunque, una negazione all’attitudine al lavoro in considerazione della sua età e all’avvenuto pensionamento.
All’ex marito, non resta che pagare anche più di tre mila euro di spese.
(fonte: www.cassazione.net)
Una sentenza che fa accapponare la pelle.
O fa ridere, scelga chi legge
Per la Cassazione non è la prima volta, purtroppo non sarà nemmeno l’ultima
Un provvedimento dovrebbe fondarsi su elementi certi, prendendo atto della situazione attuale senza lanciarsi in previsioni aleatorie.
Per stabilire il tenore di vita di una famiglia in via di separazione è prassi consolidata chiedere gli ultimi anni di dichiarazioni dei redditi ed eventualmente i movimenti bancari dei soggetti coinvolti, non certo le proiezioni su possibili sviluppi futuri.
Il giudice non ha la sfera di cristallo per prevedere salute, amore e denaro, ha bisogno di elementi concreti. Almeno così credevamo
Oggi la cassazione si comporta come se per amministrare la Giustizia non servisse un concorso in Magistratura ma fosse sufficiente un bel seminario insieme ad Harry Potter
A quando il Mago Otelma in toga di ermellino?
Non conta ciò che è vero oggi, ma ciò che potrebbe svilupparsi domani.
Potrebbe.
Se poi il trasferimento del professionista non dovesse bastare ad incrementarne i redditi, non è un problema della Cassazione.
Lorsignori pensano che possa accadere e su questa supposizione basano la decisione, se poi non accade il cetriolo è per il professionista.
Curiosa ‘sta teoria del “potrebbe accadere”, è un principio giuridico nuovo
Riflessione: fino ad oggi credevamo che spendere tutto lo stipendio in lotterie, gratta e vinci, superenalotto etc. fosse indice di scarsa responsabilità.
Oggi scopriamo che un giudice potrebbe interpretarlo come un aumento delle possibilità di guadagno, quindi fissare un mantenimento basato su capitali che attualmente non esistono ma non è escluso che un domani possano arrivare.
Qual è il principio giuridico che distingue le due cose?
Giustizia da Fiabilandia o da doping?
rosario rispondo con un solo articolo della costituzione art.3