La costante prassi giudiziaria degli ultimi 30 anni l’ha convinta che lei può solo incassare da lui

Il genitore presso il quale il figlio vive prevalentemente ha diritto a ottenere dall’ex il contributo per il mantenimento anche se il minore passa lunghi periodi con questo.
Lo ha stabilito il Tribunale di Ivrea che, con la sentenza n. 38/2013, ha accolto il ricorso di un padre che chiedeva un contributo al mantenimento della figlia, affidata congiuntamente ai genitori naturali, ma collocata prevalentemente presso di lui.
Quando l’aberrante prassi della collocazione si ritorce contro di lei
Questo perché, ha motivato il giudice, dal momento del riconoscimento del figlio sorge sul genitore che opera detto riconoscimento l’obbligo di mantenere, istruire ed educare il figlio in proporzione alle proprie sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo. E infatti, in base all’art. 261 del codice civile, il riconoscimento implica per il genitore l’assunzione di tutti i doveri ed i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi; né siffatto obbligo subisce una compressione laddove il minore riconosciuto sia stato affidato in via esclusiva ad uno soltanto dei genitori, derivando la sua fonte esclusivamente dallo status di padre e madre e non già essendo collegato all’esercizio della potestà genitoriale. Ne deriva che fin dal riconoscimento si assume l’obbligo di provvedere al mantenimento del proprio figlio minore in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità di lavoro professionale o casalingo.
Stante quanto sopra detto, nel caso di specie, è stata accolta la domanda di parte attrice finalizzata ad accertare l’obbligo della controparte a provvedere al mantenimento, educazione ed istruzione della figlia naturale, affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, ma con collocazione residenziale prevalente

…che – va ricordato – è sempre e comunque fuorilegge, non essendo prevista dalla l. 54/2006; e ciò, checché sentenzi la Cassazione, avendo la giustizia familiare italiana ricevuto più censure in sede CEDU di qualunque altro Paese UE…

presso la parte attrice, come accertato dalle risultanze istruttorie.
Fonte: www.cassazione.net
Si veda, in proposito, anche questo articolo di cronaca